1. La Regione Abruzzo, nel rispetto
dei principi fondamentali stabiliti dalla legge 23 agosto 1993, n.
352, e successive modifiche e integrazioni, disciplina la raccolta
e la commercializzazione dei funghi epigei spontanei in considerazione
della loro importanza come componenti insostituibili ed equilibratori
degli ecosistemi e della loro rilevanza per l'economia delle zone
montane. Con la presente legge la Regione intende:
a) salvaguardare la salute dei cittadini;
b) conservare negli ecosistemi vegetali il ruolo fondamentale dei
funghi tutelandone la propagazione;
c) evitare gli effetti negativi conseguenti al prelievo e alla distruzione
delle specie per l'eccessivo impatto antropico;
d) assicurare la valorizzazione delle risorse naturali.
Art. 2
Limiti di raccolta
(sommario)
1. La raccolta giornaliera pro-capite
di funghi epigei spontanei idonei al consumo è determinata
complessivamente in 3 chilogrammi, salvo che il raccolto sia costituito
da un unico esemplare o da un solo cespo di funghi concresciuti.
2. Al fine di impedire
la raccolta di esemplari fungini immaturi sono stabilite le seguenti
dimensioni minime del diametro del carpoforo, escluse per gli eventuali
elementi concresciuti:
a) Amanita caesarea
(ovolo buono): cm 4;
b) Boletus edulis e relativo gruppo (porcino): cm. 4;
c) Calocybe gambosa (spinarolo o prugnolo): cm. 3;
d) Hygrophorus marzuolus (marzuolo o dormiente): cm 3;
e) Macrolepiota procera (mazza di tamburo): cm. 5.
3. Per ragioni di
ordine ecologico e sanitario è vietata la raccolta dell'Amanita
caesarea allo stato di ovolo chiuso. ([3])
Art. 3
Autorizzazione alla raccolta dei funghi epigei spontanei
(sommario)
1. La raccolta dei funghi epigei spontanei nella Regione
Abruzzo, regolamentata esclusivamente dalle presenti disposizioni,
è subordinata al possesso di autorizzazione alla raccolta, rilasciata dalla Regione.
2. L'autorizzazione può essere di:
a) Tipo A: raccolta ordinaria nella
misura non superiore a 3 chilogrammi;
b) Tipo B: raccolta agevolata nella misura non superiore a 4 chilogrammi,
prevista per i residenti nei comuni interessati dalla raccolta appartenenti
alle seguenti categorie: coltivatori diretti, utenti dei beni di uso
civico e di proprietà collettive, nonché i soci di cooperative
agricole e forestali;
c) Tipo C: raccolta per l'integrazione del reddito nella misura non
superiore a 5 chilogrammi, prevista per i residenti, esclusivamente
nel territorio del proprio comune di residenza.
3. L'autorizzazione di tipo A e' costituita dalla ricevuta del versamento del contributo di cui all'articolo 5 e dalla copia dell'attestato di idoneita' alla raccolta di cui all'articolo 3-bis. L'autorizzazione di tipo B e C e' costituita da un tesserino personale, non cedibile, da richiedere con domanda in carta da bollo corredata di:
a) copia di attestato di idoneità
alla raccolta di cui all'art. 3 bis;
b) due foto formato tessera, di cui. una autenticata;
c) copia della ricevuta di versamento del contributo annuale di cui
all'art. 5;
d) fotocopia del documento di identità.
4. Coloro che intendono usufruire dell'agevolazione
prevista dal comma 2 lettera b) devono presentare, come ulteriore
documentazione, all'atto della richiesta o del rinnovo quinquennale
del tesserino, l'autocertificazione che attesti la residenza e l'appartenenza
a una delle categorie riportate al medesimo comma 2, lett. b).
5. Coloro che intendono usufruire dell'agevolazione
prevista per la raccolta ai fini dell'integrazione del reddito di
cui al comma 2, lettera c) devono presentare annualmente come ulteriore
documentazione rispetto a quanto previsto al comma 3:
a) attestato di idoneità
all'identificazione delle specie fungine commercializzate di cui all'art.
22;
b) autocertificazione del proprio reddito annuale riferito all'anno
precedente la richiesta;
c) documentazione fiscale di vendita funghi
riferita all'anno precedente la richiesta;
d) certificato di residenza.
6. I tesserini B e C sono conformi a modelli regionali determinati dal Dipartimento regionale competente in materia di
Agricoltura. Per coloro che hanno conseguito il tesserino prima dell'entrata in vigore della presente legge, senza la frequenza al corso di cui all'art.
3 bis comma 1, al termine della validità quinquennale dello
stesso devono conseguire l'attestato di aggiornamento di cui all'Art.
3 bis, comma 7
7. Il tesserino deve contenere:
a) numerazione progressiva;
b) data di rilascio;
c) dati anagrafici e fotografia dei raccoglitore;
d) spazi per i versamenti annuali e l'eventuale indicazione del godimento
dell'agevolazione di cui all'art. 6, comma 1;
e) spazio per eventuali annotazioni;
f) gli articoli della presente legge necessari a rendere edotto il
raccoglitore dei vincoli da rispettare.
8. Chiunque sia in possesso di più di un tesserino
è perseguibile ai sensi di legge. In caso di sottrazione, smarrimento
o deterioramento, il titolare, per ottenerne il duplicato, deve inoltrare
richiesta all'ente competente dimostrando di aver provveduto alla
denuncia alla polizia giudiziaria.
9. Ai minori di anni quattordici è consentita
la raccolta, purché accompagnati da persona maggiorenne munita
di autorizzazione alla raccolta dei funghi che assume la responsabilità del controllo sull'attività
di raccolta. I funghi raccolti dal minore concorrono a formare il
quantitativo pro-capite giornaliero di raccolta consentito all'accompagnatore.
10.I micologi iscritti al Registro nazionale, al fine
del rilascio del tesserino, non sono tenuti a conseguire l'idoneita' alla raccolta.
11. La ricevuta di versamento del contributo annuale per la raccolta dei funghi, unitamente al documento di riconoscimento, all'attestato di cui all'articolo 3-bis e al tesserino, in caso di autorizzazioni di tipo B e C, devono essere esibiti, su richiesta, agli organi preposti alla vigilanza.
12. La Regione comunica annualmente ai Comuni l'elenco
dei soggetti titolari del tesserino regionale di autorizzazione alla
raccolta di cui al comma 1.
13. L'autorizzazione di cui ai presente articolo non
è necessaria per chi si reca a raccogliere funghi epigei spontanei
al massimo due volte per anno solare. In questo caso l'autorizzazione
per il singolo giorno è sostituita da un versamento di euro
10 da effettuarsi con bollettino di c/c postale su apposito c/c postale
intestato alla Regione Abruzzo. Il versamento deve recare la seguente causale "raccolta funghi per un giorno" e le generalita' del raccoglitore. Ha validita' per il solo giorno successivo a quello della stampigliatura sulla ricevuta. La Regione, in base ai versamenti pervenuti, provvede ad istituire un archivio per il controllo del limite massimo delle due giornate per anno solare. Il raccoglitore deve munirsi della certificazione di commestibilita' di cui all'art. 17, comma 1, lett. f). Tale certificazione non e' necessaria se il raccoglitore e' accompagnato da persona munita di tesserino, che attesta di averlo accompagnato. In caso di controllo il contravventore e' sanzionato ai sensi dell'articolo 21, lett. c), punto 1). ([4] )
Art.
3 bis
Attestato di idoneità alla raccolta
(sommario)
1. Il candidato, per conseguire l'attestato
di idoneità alla raccolta deve frequentare, per almeno 18 ore,
un corso di micologia della durata di almeno 24 ore.
2. A richiesta del candidato, qualora
sussistano motivi ragionevolmente validi e documentabili, è
possibile effettuare il test oralmente in presenza di un micologo
docente del corso.
3. I corsi, proposti dalle organizzazioni
di cui all'art. 18, devono essere comunicati alla Provincia competente,
prima del loro inizio.
4. Possono essere rilasciati permessi
permanenti in deroga alla legge per documentati motivi di ricerca
scientifica istituzionale su richiesta, inoltrata dal responsabile
legale dell'ente di appartenenza degli interessati, alla Direzione
regionale competente.
5. I corsi si svolgono secondo un
programma conforme alle disposizioni statali di cui alla Legge 352/93
(Norme quadro in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi
epigei freschi e conservati), tenuti da uno o più micologi
iscritti al Registro nazionale micologi del Ministero della Salute.
6. Gli attestati rilasciati dovranno
contenere: le date in cui il corso è stato effettuato, le ore
complessive di lezione e le firme del presidente e di un micologo
docente del corso.
7. Ai fini del rinnovo del tesserino
di cui all'art. 3, i raccoglitori di funghi hanno l'obbligo di frequentare
con cadenza almeno quinquennale un ciclo di lezioni della durata di
almeno 5 ore, al fine del conseguimento dell'attestato di aggiornamento.
8. La Giunta Regionale, su proposta
dell'Ufficio competente della Direzione Agricoltura, fissa con cadenza
triennale il costo massimo dei ciclo di lezioni di aggiornamento di
cui ai commi 1 e 7.
9. Il ciclo di lezioni di cui al comma
7 è gratuito per i raccoglitori di funghi ed i relativi costi
sono a carico della Regione nel limite delle risorse rese disponibili
ai sensi dell'Art. 23, comma 1.
10. Annualmente, la Regione, in collaborazione
con il Centro Micologico Regionale, organizza un corso per guardie
micologiche volontarie e per le associazioni micologiche, al fine
di svolgere un miglior controllo del territorio e della flora micologica
in particolare. ([5] )
Art. 4
Attestato di idoneità alla raccolta
(sommario)
Abrogato.
Art. 5
Contributo annuale per la raccolta dei funghi epigei spontanei
(sommario)
1. I raccoglitori di funghi epigei
spontanei sono tenuti al versamento, su apposito conto corrente postale
intestato alla Regione, di un contributo annuale di euro 30 (trenta). "Le ricevute di versamento riportano la causale "Raccolta funghi" e le generalita' del raccoglitore.
2. Il versamento e il periodo di validità
annuale del contributo di cui al comma 1 sono da riferirsi alla data
di rilascio dell'autorizzazione.
3. Il contributo di cui al comma 1
non è dovuto dai raccoglitori residenti nella Regione Abruzzo
che abbiano compiuto il sessantacinquesimo anno di età e da
tutti quelli che non esercitano l'attività di raccolta dei
funghi durante l'anno.
4. I Comuni, le Comunità Montane,
le Amministrazioni separate, le Antiche Università e gli Enti
Parco non possono imporre contributi aggiuntivi né diversificare
gli stessi tra residenti e non.
5. Sono esonerati dal pagamento della tassa i Micologi iscritti al Registro Nazionale, residenti nella Regione Abruzzo. ([7] )
Art. 6
Raccolta per l'integrazione del reddito
(sommario)
1. Ai fini dell'integrazione del
reddito possono essere autorizzati alla raccolta giornaliera dei funghi
epigei spontanei in deroga all'art. 2, comma 1, in misura superiore
ai 3 chilogrammi, ma non superiore ai 5 chilogrammi per persona, i
cittadini residenti nei Comuni interessati alla raccolta, con reddito
imponibile annuo individuale compreso nel primo scaglione di reddito.
2. Gli interessati, per godere dell'agevolazione al fine di integrare
con la raccolta il reddito normalmente percepito, devono effettuare
annualmente richiesta, corredando la domanda con l'autocertificazione
del proprio reddito e una copia della documentazione fiscale di vendita,
conformemente con le norme fiscali vigenti, riferiti all'anno precedente
la richiesta.
3. La raccolta per l'integrazione del reddito è consentita
esclusivamente nei territori dei Comuni in cui si è autorizzati.
4. I raccoglitori che godono dell'agevolazione di cui al comma 1 devono
limitare la raccolta e la vendita alle sole specie commerciali elencate
nel DPR 376/1995 (Regolamento concernente la disciplina della raccolta
e della commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati).
5. La Regione istituisce un elenco
pubblico in cui devono essere iscritti i raccoglitori interessati
dall'agevolazione.
6. Il controllo sul reddito annuo è effettuato
all'atto del rilascio del tesserino e l'esito del controllo è
inserito nel tesserino stesso. Il titolare del tesserino è
tenuto a comunicare l'eventuale successiva perdita del requisito del
reddito.([8]
Art. 7
Diritto di riserva ed aree di raccolta sostenibile a fini economici
(sommario)
1) Nelle terre civiche ai sensi dell'art. 1 della
L.R. 3.3.1988, n. 25 (Norme in materia di usi civici e gestione delle
terre civiche - Esercizio delle funzioni amministrative) rese identificabili
da tabellazione lungo le strade di accesso, la raccolta è riservata
in via esclusiva ai residenti nella comunità titolare secondo
la regolamentazione dell'organismo di gestione, ferma l'applicazione
della L. 1766/1927 e del R.D. 332/1928 concernenti il riordino degli
usi civici.
2) Tale diritto viene esercitato con l'apposizione,
a propria cura e spese, di tabelle con la scritta "Raccolta funghi
riservata". Le tabelle di segnalazione devono avere dimensioni
minime pari a 30 cm di base e 25 cm di altezza e devono essere poste
ad una distanza
reciproca tale che da ogni tabella sia visibile la precedente e la
successiva, e in modo che almeno una di essa sia visibile da qualsiasi
punto di accesso al terreno.
3) La Regione ed i Comuni possono stipulare convenzioni
con gli organismi di gestione delle terre civiche per definire modalità
e condizioni di accesso alla raccolta nelle aree di cui al comma 1,
delle persone autorizzate ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 10, ovvero
dell'art. 8 e dei partecipanti ai corsi di cui agli art. 18 e 19.
4) Previa presentazione di un adeguato piano di conduzione
silvocolturale delle terre civiche, per garantire il mantenimento
delle condizioni di equilibrio morfologico ed idrogeologico e la capacità
di autorigenerazione dell'ecosistema, la Regione autorizza l'organismo
di gestione delle terre civiche alla raccolta a fini economici nelle
quantità previste dal piano, fatti salvi comunque i prelievi
degli utenti.
5) Alle medesime condizioni di cui al comma 4 e previa
tabellazione ai margini dei propri fondi la Regione può autorizzare
gli altri proprietari di fondi a riservarsi la raccolta in via esclusiva
ed a realizzare aree di raccolta a fini economici. ([9] )
Art. 8
Permessi temporanei per i non residenti in Regione
(sommario)
1. I non residenti in Regione, nei limiti di età
stabiliti all'art. 3, comma 3, sono autorizzati alla raccolta dei
funghi epigei spontanei subordinatamente al rilascio, da parte dei
Comuni interessati dalla raccolta, di apposito permesso conforme ad
un modello-tipo adottato dalla Giunta regionale, che abilita alla
raccolta stessa, nell'ambito del Comune, previo versamento del contributo
di cui al comma 4, da effettuare a favore del Comune interessato dalla
raccolta, il quale utilizza le entrate derivanti dal contributo per
interventi di vigilanza, messa in sicurezza e pulizia sentieristica,
per la raccolta dei rifiuti ingombranti nelle aree destinate alla
raccolta dei funghi, nonché per il finanziamento di iniziative
di attività di formazione e informazione in materia micologica,
di cui all'art. 23, comma 1, come stabilito nell'art. 23, comma 2.
2. I non residenti in Regione, per ottenere tale
permesso personale temporaneo, rilasciato dal Comune interessato dalla
raccolta, devono essere in possesso dell'attestato di idoneita' di cui all'articolo 3-bis rilasciato dai soggetti di cui all'articolo 18, anche extra regionali.
3. I permessi temporanei giornalieri possono essere
rilasciati dal Comune interessato dalla raccolta con l'indicazione
della data e del giorno della raccolta stessa. In alternativa è
possibile effettuare il versamento relativo ai permessi con conto
corrente postale riportando nella causale la data di validità
del permesso e il Comune del territorio interessato dalla raccolta.
4. Le quote sono determinate, per il quinquennio 2020
- 2025 in:
a) € 10 (dieci) per un giorno;
b) € 20 (venti) da due a tre giorni consecutivi;
c) € 40 (quaranta) da quattro a sette giorni consecutivi;
d) € 70 (settanta) per un mese.
5. Le quote di cui al comma 4 sono aggiornate, con
cadenza quinquennale, dalla Giunta regionale.
6. Sul permesso devono essere riportati, a stampa,
gli articoli della presente legge necessari a rendere edotto il raccoglitore
dei vincoli da rispettare e delle sanzioni in cui può incorrere
il trasgressore.
7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 non si
applicano ai cittadini non residenti in Regione che sono proprietari
di terreni o di fabbricati situati nel territorio della Regione Abruzzo,
i quali possono ottenere il tesserino per la raccolta dei funghi in
base all'Art. 3. ([10] )
Art. 9
Autorizzazioni per scopi scientifici
(sommario)
1) Il Presidente della Giunta regionale, per comprovati
motivi scientifici o didattici, può rilasciare autorizzazioni
per scopi scientifici, nominative ed a titolo gratuito per la raccolta
di funghi epigei spontanei. Le autorizzazioni hanno validità
per un periodo non superiore ad un anno e sono rinnovabili. Nelle
zone ricadenti in parchi e riserve naturali l'autorizzazione è
rilasciata previa acquisizione del parere dell'ente gestore dell'
area naturale protetta.
2) Le autorizzazioni di cui al comma 1 possono essere
rilasciate esclusivamente ad associazioni micologiche di rilevanza
nazionale o regionale, ad aziende ASL, Università, istituti scolastici e organismi scientifici.
3) Per ottenere il rilascio delle autorizzazioni i
soggetti di cui al comma 2 devono presentare istanza alla Direzione
regionale Agricoltura. L'istanza deve essere motivata con apposito
progetto o programma scientifico relativo alla ricerca che si sta
portando avanti. Le autorizzazioni comunque dovranno essere accordate
ad un numero massimo di venti persone appartenenti a ciascun ente o
associazione.
4) Al termine di ogni anno i soggetti beneficiari
delle autorizzazioni di cui al presente articolo devono documentare
le attività e gli studi effettuati.
5) In caso di accertate irregolarità le autorizzazioni
di cui al presente articolo, possono essere revocate.
5bis) La Regione, nell'ambito dei corsi di micologia
di cui agli art. 18 e 19 può rilasciare autorizzazioni temporanee
per motivi didattici agli Enti ed alle Organizzazioni che realizzano
tali corsi.
5-ter. Per le giornate di studio che le associazioni o gli enti organizzano per lo svolgimento dei loro programmi o progetti, la Regione puo' autorizzare gruppi di persone formate dai micologi per tale scopo, provenienti anche da altre regioni limitrofe, per favorire scambi scientifici e culturali. ([11] )
Art. 10
Modalità di raccolta
(sommario)
1) La raccolta dei funghi epigei spontanei è
vietata durante le ore notturne, da un'ora dopo il tramonto a un'ora
prima del sorgere del sole.
2) Nella raccolta dei funghi epigei spontanei è
assolutamente vietato l'uso di rastrelli, uncini o altri mezzi che
possono danneggiare lo stato umifero del terreno, il micelio fungino
o l'apparato radicale della vegetazione.
3) E' vietato calpestare, danneggiare e distruggere
la flora fungina anche delle specie non commestibili.
4) Il fungo con riferimento al carpoforo deve essere
raccolto intero, completo di tutte le sue parti, in modo che possa
conservare tutte le caratteristiche morfologiche atte a consentire
la sicura determinazione della specie. E' fatto obbligo ai raccoglitori
di pulire sommariamente i funghi all'atto della raccolta e di riporli
e trasportarli in contenitori rigidi e adeguatamente aerati o, eccezionalmente,
in contenitori di rete a maglie larghe, al fine di favorire la caduta
e la diffusione delle spore fungine e impedire la marcescenza del
raccolto. E' vietato, in ogni caso, l'uso di buste o altri contenitori
chiusi in materiale plastico.
Art. 11
Divieti di raccolta
(sommario)
1) Ferme le norme vigenti in materia
di parchi e riserve naturali, la raccolta dei funghi epigei spontanei
è vietata:
a) nelle aree specificamente interdette
dalla Giunta regionale, su proposta degli enti locali interessati,
delle Associazioni micologiche, degli Istituti Universitari, per motivi
silvocolturali o perché ritenute di particolare valore naturalistico
o scientifico.
b) nelle aree urbane a verde pubblico, sul margine delle strade di
viabilità pubblica e di sponde fluviali, nonché nelle
aree recuperate da ex discariche, nelle zone industriali e negli aeroporti. ([12] )
Art. 12
Limitazioni temporali
(sommario)
1. La Giunta regionale, sentita la
Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 13 bis, su richiesta
delle Province, dei Comuni e delle Comunità montane, può
disporre limitazioni temporali, per periodi definiti e consecutivi,
alla raccolta dei funghi epigei spontanei nelle zone in cui possono
manifestarsi nell'eco-sistema modificazioni sfavorevoli dei fattori
biotici e abiotici, che regolano la reciprocità dei rapporti
biologici tra le diverse componenti della flora del sistema interessato.
2. La Giunta regionale può
vietare, per periodi limitati, la raccolta di una o più specie
fungine dichiarate in pericolo di estinzione dalla Commissione tecnico-consultiva
di cui all'art. 13 bis su segnalazione degli Enti locali, degli Istituti
scientifici universitari e delle Associazioni micologiche di rilevanza
nazionale o regionale. ([13] )
Art. 13
Convenzioni tra territori confinanti
(sommario)
1) Le Province confinanti con i territori
appartenenti a Province di altre Regioni possono sottoscrivere apposite
convenzioni volte a favorire reciprocamente la raccolta e la commercializzazione
dei funghi.
Art.
13 bis
Commissione tecnico-consultiva regionale
(sommario)
1. E' istituita la Commissione tecnico-consultiva
regionale per la tutela dei funghi epigei spontanei. La Commissione
dura in carica 5 anni ed è composta da:
a) un Dirigente della Direzione regionale Agricoltura,
o suo delegato, con funzioni di Presidente;
b) un Dirigente della Direzione regionale Territorio, Parchi e Riserve
o un suo delegato;
c) un Dirigente della Direzione regionale Sanità o un suo
delegato;
d) un rappresentante delle organizzazioni professionali agricole
più rappresentative a livello regionale;
e) quattro rappresentanti delle associazioni micologiche più
rappresentative, uno per ogni Provincia;
f) un responsabile del Servizio Igiene degli alimenti e della nutrizione
designato congiuntamente dalle ASL o suo delegato;
g) un responsabile degli Ispettorati micologici, di cui all'art.
16, designato congiuntamente dalle ASL o suo delegato;
h) il responsabile del Centro micologico regionale, di cui all'art.
15, o suo delegato;
i) un rappresentante del Corpo Forestale dello Stato;
j) un medico responsabile di un centro veleni designato dall'Assessore
Regionale alla Sanità;
l) un micologo con laurea in agraria o scienze e tecnologie alimentari
o scienze forestali o scienze biologiche.
2. La Commissione è nominata con decreto del
Presidente della Giunta regionale. La nomina dei componenti di cui
al comma 1, lett. d), e) e f) è effettuata sulla base di un
elenco di nominativi designati, entro 30 giorni dalla richiesta, da
ciascuna delle organizzazioni ed associazioni interessate.
3. La Commissione:
a) formula proposte ed esprime pareri in merito
alle competenze di cui alla presente
legge;
b) formula proposte ed esprime pareri in ordine a specifiche iniziative
regionali di ricerca, studio e informazione inerenti i prodotti
disciplinati dalla presente legge;
c) elabora ogni anno la rilevazione statistica e il monitoraggio
del territorio;
d) propone per comprovati motivi di salvaguardia del patrimonio
fungino e dell'equilibrio ambientale, restrizioni sulle quantità
di raccolta e sulle specie consentite;
e) propone misure per la sospensione della raccolta di determinate
specie di funghi nelle aree nelle quali la pressione antropica o
altre cause ne siano minaccia di estinzione;
f) propone opere di messa a dimora di boschi e di allargamento dei
patrimonio boschivo esistente;
g) promuove iniziative per la valorizzazione dei funghi come prodotto
regionale;
h) propone gli orientamenti per il programma necessario ai fini
dell'ottenimento dell'autorizzazione d'idoneità alla raccolta;
i) propone iniziative volte ad aggiornamenti e informazioni sulla
commestibilità dei funghi e sui potenziali rischi legati
al consumo di specie tossiche o velenose.
4. La Commissione si riunisce almeno
una volta ogni sei mesi. ([14] )
Art. 14 Commissione
tecnico-consultiva regionale
(sommario)
Abrogato
Art. 15
Centri micologici regionali
(sommario)
Abrogato
Art. 16
Ispettorato micologico
(sommario)
1) In ogni singola Azienda Sanitaria
Locale è organizzato un Ispettorato micologico.
2) L'Ispettorato micologico è
coordinato da un medico individuato nell'ambito di ogni singola Azienda
Sanitaria Locale e si avvale della collaborazione di esperti micologi
in possesso dell'attestato di micologo.
3) Gli Ispettorati di cui al comma
1 sono costituiti utilizzando strutture già operanti e personale
dipendente abilitato al controllo dei funghi eduli ai sensi della
legge 23 agosto 1993, n. 352.
4) Qualora l'Azienda sanitaria non
disponga di sufficienti strutture e personale per l'espletamento di
compiti di competenza degli esperti micologi, anche in relazione alla
stagionalità e all'imprevedibilità della crescita dei
funghi spontanei, può avvalersi della collaborazione di esperti
micologi iscritti all'Albo nazionale.
Art. 17
Funzioni dell'Ispettorato micologico
(sommario)
1) All'Ispettorato Micologico sono
assegnate le seguenti competenze:
a) rilascio della certificazione
di conformità dei funghi freschi spontanei destinati alla vendita
al dettaglio, ivi compresi quelli destinati alla ristorazione pubblica
e privata;
b) espressione del parere di idoneità all'identificazione delle
specie fungine commercializzate, al fine del rilascio dell'attestato
di abilitazione alla vendita;
c) consulenza a strutture ospedaliere di emergenza, in occasione di
presunti casi di intossicazione legati all'ingestione di funghi;
d) interventi in occasione di casi, presunti o accertati, di intossicazioni
legati al consumo di funghi derivati dal circuito commerciale (indagini
epidemiologiche, indagini ispettive, interventi di sanità pubblica);
e) interventi formativi diretti agli operatori dei settori ortofrutticolo
e della ristorazione;
f) attività di consulenza tecnica nei confronti di privati
e per l'esame di idoneità al consumo dei funghi raccolti per
uso proprio con rilascio di apposito certificato di commestibilità([17] );
g) interventi didattici, educativi, formativi e di prevenzione per
l'igiene e la salute pubblica, rivolti alla popolazione in genere;
h) verifiche e controlli a campione sulle partite di funghi posti
in commercio provenienti da altri paesi.
Art. 18
Corsi di preparazione micologica
(sommario)
1. Le Aziende Sanitarie Locali, l'Istituto
Zooprofilattico, il Dipartimento ARTA di L'Aquila, le Università,
le Associazioni micologiche, aventi la micologia per fine statutario
precipuo, gli Enti pubblici e privati, organizzano e svolgono i corsi
finalizzati al rilascio dell'attestazione di cui all'art. 3 bis, comma
1, i corsi finalizzati all'attestazione di cui all'art. 22, nonché
i corsi finalizzati a formazione, aggiornamento ed informazione degli
operatori degli ispettorati micologici. ([18] )
Art. 19
Attività di educazione e informazione
(sommario)
1) La Regione Abruzzo e le Autonomie
Locali, nell'ambito delle iniziative volte a diffondere la migliore
conoscenza del patrimonio naturale regionale, con la collaborazione
dell'Istituto Zooprofilattico, del dipartimento ARTA di L'Aquila,
degli Ispettorati micologici e delle Associazioni micologiche, organizzano
corsi e iniziative di educazione e informazione, per diffondere la
conoscenza delle principali specie fungine e della loro importanza
come componenti degli ecosistemi e, inoltre, allo scopo di prevenire
casi di intossicazione alimentare e pubblicizzare i limiti e i divieti
posti dalla normativa vigente. ([19] )
Art. 20
Vigilanza
(sommario)
1. La vigilanza sull'applicazione
della presente legge è demandata al personale del Corpo Forestale
dello Stato, alla Polizia Provinciale, alla Polizia Municipale, agli
operatori professionali di vigilanza e ispezione delle Aziende ASL,
al Dipartimento ARTA di L'Aquila, alle Guardie Giurate Campestri,
alle guardie ecologiche volontarie (GEV) di cui alla legge regionale
3 aprile 1995, n. 27 (Istituzione dei servizio volontario di vigilanza
ecologica) e successive modificazioni e integrazioni, e agli Agenti
di custodia dei consorzi forestali e delle aziende speciali".
2. Nelle aree protette nazionali
e regionali la vigilanza viene svolta con il coordinamento dei relativi
Enti di gestione. ([20] )
Art. 21
Sanzioni
(sommario)
1. Per le violazioni delle disposizioni
di cui alla presente legge, si applicano le seguenti sanzioni:
a) da € 25,00 a € 50,00 e confisca
del raccolto:
1) per mancata sommaria pulitura dei corpi fruttiferi;
b) da € 100,00 a € 200,00 e confisca
del raccolto per chi:
1) esercita la raccolta senza avere versato il contributo annuale
di cui all'art. 5;
2) contravviene alle disposizioni relative ai limiti di raccolta
di cui all'art. 2 e art. 6 comma 1;
c) da € 200,00 a € 400,00 e confisca
del raccolto per chi:
1) esercita la raccolta dei funghi senza il prescritto tesserino
regionale di autorizzazione;
2) contravviene le disposizioni relative alle modalità di
raccolta di cui all'art. 10;
3) esercita la raccolta dei funghi nelle aree riservate ai sensi
dell'art. 11;
4) esercita la raccolta dei funghi in periodi di divieto ai sensi
dell'art. 12;
d) da € 300,00 a € 600,00 per chi:
1) procede alla tabellazione di aree per la raccolta riservata dei
funghi senza regolare autorizzazione di cui all'art. 7;
2) rimuove o danneggia le tabelle di cui all'art. 7, comma 2;
e) da € 50,00 a € 100,00 per:
1) le violazioni delle limitazioni alla raccolta nelle aree tabellate
di cui all'art. 7.
2. Ogni violazione delle disposizioni,
fermo restando l'obbligo della denuncia all'autorità giudiziaria
per i reati previsti dalla legge ogni qualvolta ne ricorrano gli estremi,
comporta altresì la confisca del prodotto raccolto, attuata
direttamente dal personale che accerta l'infrazione. I funghi confiscati
sono conferiti all'Azienda Sanitaria Locale, competente per territorio,
che provvede, previa compilazione di apposito verbale, alla consegna
ad enti di beneficenza e assistenza o ai soggetti titolari delle aree
tabellate, a raccolta riservata, nel caso di prodotto raccolto nelle
aree medesime. Se il prodotto non è più commestibile,
la ASL provvede alla distruzione e allo smaltimento dello stesso.
3. Chi con un'azione od omissione
viola diverse disposizioni o commette più violazioni della
stessa disposizione prevista dalla presente legge, soggiace alle sanzioni
amministrative previste per ciascuna violazione.
4. Nei casi di recidiva delle violazioni
di cui al comma 1, l'autorizzazione alla raccolta dei funghi è
sospesa per un periodo di un anno e viene applicata la sanzione per
l'ultima violazione in misura del suo doppio.
5. Tutte le sanzioni comminate vengono annotate sinteticamente sul
tesserino regionale di autorizzazione di tipo B e C.
6. Tutte le violazioni indicate sono
accertate mediante processo verbale a norma della legge 24 novembre
1981, n. 689. Una copia del verbale deve essere consegnata al trasgressore.
Nel caso che questi ne rifiuti l'accettazione, il verbalizzante ne
dà atto nello stesso verbale e la notazione si considera fatta
in mani proprie, a norma dell'art. 138, comma -2, del codice di procedura
civile. L'originale del verbale è trasmesso dal verbalizzante
alla Regione che definisce l'azione sanzionatoria ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689. Copia
del verbale è altresì trasmessa all'ente di cui all'art.
3, comma 1.
7. I proventi dell'azione sanzionatoria
sono versati, su apposito conto corrente postale, alla Regione Abruzzo. ([21] )
Art.
22
Commercializzazione dei funghi epigei spontanei
(sommario)
1) La vendita dei funghi epigei freschi
è soggetta ad autorizzazione comunale rilasciata esclusivamente
alle persone riconosciute idonee alla identificazione delle specie
fungine commercializzate a seguito di superamento di specifico esame-colloquio
da sostenersi presso l'Ispettorato micologico della Azienda ASL competente
per territorio.([22] )
2) La vendita dei funghi epigei freschi
spontanei è soggetta a certificazione sanitaria, rilasciata
dagli ispettorati micologici, che deve indicare provenienza, specie
e quantità dei funghi oggetto di controllo.([23] )
3) L'etichetta di certificazione va
apposta su ogni confezione, che deve contenere una sola specie fungina,
ed accompagna il prodotto in ogni fase di commercializzazione.
4) I funghi devono essere presentati
al controllo in singolo strato, suddivisi per specie ed in appositi
imballaggi.
5) E' ammessa esclusivamente la vendita
dei funghi epigei spontanei freschi inclusi nell'elenco delle specie
di cui all'allegato 1 del D.P.R. 14.7.1995, n. 376 (regolamento concernente
la disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi
epigei freschi e conservati) e s.m. o appartenenti ad altre specie
commestibili riconosciute idonee alla commercializzazione in ambito
locale dalla Giunta Regionale con apposito atto deliberativo proposto
dalla Direzione Regionale Sanità, ai sensi dell'art. 4, comma
2 del citato decreto.([24] )
Art.
23
Disposizioni finanziarie
(sommario)
1) I contributi di cui agli articoli 5 e 21, comma 7, sono introitati dalla Regione e destinati al capitolo 102341, articolo 2, Missione 16, Programma 02, Titolo 1, denominato "Contributi per danni causati dalla fauna selvatica".
2) I contributi di cui all'art. 8
sono introitati dai comuni che provvedono al rilascio del permesso
e sono destinati ad interventi di conservazione e valorizzazione del
patrimonio ambientale ed alla promozione di attività di carattere
culturale e scientifico connesse alla valorizzazione della micologia,
intesa anche quale espressione delle tradizioni e culture locali.([25] )
Art.
24
Norme transitorie e finali
(sommario)
l. L'acquisizione dell'attestato di
idoneità, di cui all'art. 3 bis, comma 1, è obbligatorio
dal 1 ° gennaio 2011.([26] )
Art.
25
Abrogazioni
(sommario)
1) A far data dall'entrata in vigore
della presente legge sono abrogati gli artt. 13, 14, 16 nonché
l'art. 18 limitatamente a quanto disposto in materia di funghi della
L.R. 11.9.1979, n. 45 (Provvedimenti per la protezione della flora
in Abruzzo).
Art.
26
Pubblicazione
(sommario)
1) La presente legge è pubblicata
sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.