REGIONE ABRUZZO

L.R. 8.11.2006, n. 34 aggiornata con L.R. 23.8.2007, n. 33, L.R. 23.11.2007, n. 39 e
L.R. 3.3.2010, n. 9

Disciplina della raccolta e della
commercializzazione dei funghi epigei spontanei in Abruzzo
BURA n. 66 del 22/11/2006, n. 49 del 05/09/2007, n. 39 del 30/11/2007, n. 15 del 13/03/2010, n. 32 del 20/10/2015

SOMMARIO
Art. 1 Finalità
Art. 2 Limiti di raccolta
Art. 3 Autorizzazione alla raccolta dei funghi epigei spontanei
Art. 3 bis Attestato di idoneità alla raccolta
Art. 4 Attestato di idoneità alla raccolta
Art. 5 Contributo annuale per la raccolta dei funghi epigei spontanei
Art. 6 Raccolta per l'integrazione del reddito
Art. 7 Diritto di riserva ed aree di raccolta sostenibile a fini economici
Art. 8 Permessi temporanei per i non residenti in Regione
Art. 9 Autorizzazioni per scopi scientifici
Art. 10 Modalità di raccolta
Art. 11 Divieti di raccolta
Art. 12 Limitazioni temporali
Art. 13 Convenzioni tra territori confinanti
Art. 13 bis Commissione tecnico-consultiva regionale
Art. 14 Commissione tecnico-consultiva regionale
Art. 15 Centri micologici regionali
Art. 16 Ispettorato micologico
Art. 17 Funzioni dell'Ispettorato micologico
Art. 18 Corsi di preparazione micologica
Art. 19 Attività di educazione e informazione
Art. 20 Vigilanza
Art. 21 Sanzioni
Art. 22 Commercializzazione dei funghi epigei spontanei
Art. 23 Disposizioni finanziarie
Art. 24 Norme transitorie e finali
Art. 25 Abrogazioni
Art. 26 Pubblicazione


Art. 1
Finalità
(sommario)

1. La Regione Abruzzo, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla legge 23 agosto 1993, n. 352, e successive modifiche e integrazioni, disciplina la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei spontanei in considerazione della loro importanza come componenti insostituibili ed equilibratori degli ecosistemi e della loro rilevanza per l'economia delle zone montane. Con la presente legge la Regione intende:

a) salvaguardare la salute dei cittadini;
b) conservare negli ecosistemi vegetali il ruolo fondamentale dei funghi tutelandone la propagazione;
c) evitare gli effetti negativi conseguenti al prelievo e alla distruzione delle specie per l'eccessivo impatto antropico;
d) assicurare la valorizzazione delle risorse naturali.

 

Art. 2
Limiti di raccolta

(
sommario)


1. La raccolta giornaliera pro-capite di funghi epigei spontanei idonei al consumo è determinata complessivamente in 3 chilogrammi, salvo che il raccolto sia costituito da un unico esemplare o da un solo cespo di funghi concresciuti.

2. Al fine di impedire la raccolta di esemplari fungini immaturi sono stabilite le seguenti dimensioni minime del diametro del carpoforo, escluse per gli eventuali elementi concresciuti:

a) Amanita caesarea (ovolo buono): cm 4;
b) Boletus edulis e relativo gruppo (porcino): cm. 4;
c) Calocybe gambosa (spinarolo o prugnolo): cm. 3;
d) Hygrophorus marzuolus (marzuolo o dormiente): cm 3;
e) Macrolepiota procera (mazza di tamburo): cm. 5.

3. Per ragioni di ordine ecologico e sanitario è vietata la raccolta dell'Amanita caesarea allo stato di ovolo chiuso. ([3])

 

Art. 3
Autorizzazione alla raccolta dei funghi epigei spontanei
(
sommario)

1. La raccolta dei funghi epigei spontanei nella Regione Abruzzo, regolamentata esclusivamente dalle presenti disposizioni, è subordinata al possesso di autorizzazione alla raccolta, rilasciata dalla Regione.

2. L'autorizzazione può essere di:

a) Tipo A: raccolta ordinaria nella misura non superiore a 3 chilogrammi;

b) Tipo B: raccolta agevolata nella misura non superiore a 4 chilogrammi, prevista per i residenti nei comuni interessati dalla raccolta appartenenti alle seguenti categorie: coltivatori diretti, utenti dei beni di uso civico e di proprietà collettive, nonché i soci di cooperative agricole e forestali;

c) Tipo C: raccolta per l'integrazione del reddito nella misura non superiore a 5 chilogrammi, prevista per i residenti, esclusivamente nel territorio del proprio comune di residenza.

3. L'autorizzazione di tipo A e' costituita dalla ricevuta del versamento del contributo di cui all'articolo 5 e dalla copia dell'attestato di idoneita' alla raccolta di cui all'articolo 3-bis. L'autorizzazione di tipo B e C e' costituita da un tesserino personale, non cedibile, da richiedere con domanda in carta da bollo corredata di:

a) copia di attestato di idoneità alla raccolta di cui all'art. 3 bis;
b) due foto formato tessera, di cui. una autenticata;
c) copia della ricevuta di versamento del contributo annuale di cui all'art. 5;
d) fotocopia del documento di identità.

4. Coloro che intendono usufruire dell'agevolazione prevista dal comma 2 lettera b) devono presentare, come ulteriore documentazione, all'atto della richiesta o del rinnovo quinquennale del tesserino, l'autocertificazione che attesti la residenza e l'appartenenza a una delle categorie riportate al medesimo comma 2, lett. b).

5. Coloro che intendono usufruire dell'agevolazione prevista per la raccolta ai fini dell'integrazione del reddito di cui al comma 2, lettera c) devono presentare annualmente come ulteriore documentazione rispetto a quanto previsto al comma 3:

a) attestato di idoneità all'identificazione delle specie fungine commercializzate di cui all'art. 22;
b) autocertificazione del proprio reddito annuale riferito all'anno precedente la richiesta;
c) documentazione fiscale di vendita funghi riferita all'anno precedente la richiesta;
d) certificato di residenza.

6. I tesserini B e C sono conformi a modelli regionali determinati dal Dipartimento regionale competente in materia di Agricoltura. Per coloro che hanno conseguito il tesserino prima dell'entrata in vigore della presente legge, senza la frequenza al corso di cui all'art. 3 bis comma 1, al termine della validità quinquennale dello stesso devono conseguire l'attestato di aggiornamento di cui all'Art. 3 bis, comma 7

7. Il tesserino deve contenere:

a) numerazione progressiva;
b) data di rilascio;
c) dati anagrafici e fotografia dei raccoglitore;
d) spazi per i versamenti annuali e l'eventuale indicazione del godimento dell'agevolazione di cui all'art. 6, comma 1;
e) spazio per eventuali annotazioni;
f) gli articoli della presente legge necessari a rendere edotto il raccoglitore dei vincoli da rispettare.

8. Chiunque sia in possesso di più di un tesserino è perseguibile ai sensi di legge. In caso di sottrazione, smarrimento o deterioramento, il titolare, per ottenerne il duplicato, deve inoltrare richiesta all'ente competente dimostrando di aver provveduto alla denuncia alla polizia giudiziaria.

9. Ai minori di anni quattordici è consentita la raccolta, purché accompagnati da persona maggiorenne munita di autorizzazione alla raccolta dei funghi che assume la responsabilità del controllo sull'attività di raccolta. I funghi raccolti dal minore concorrono a formare il quantitativo pro-capite giornaliero di raccolta consentito all'accompagnatore.

10.I micologi iscritti al Registro nazionale, al fine del rilascio del tesserino, non sono tenuti a conseguire l'idoneita' alla raccolta.

11. La ricevuta di versamento del contributo annuale per la raccolta dei funghi, unitamente al documento di riconoscimento, all'attestato di cui all'articolo 3-bis e al tesserino, in caso di autorizzazioni di tipo B e C, devono essere esibiti, su richiesta, agli organi preposti alla vigilanza.

12. La Regione comunica annualmente ai Comuni l'elenco dei soggetti titolari del tesserino regionale di autorizzazione alla raccolta di cui al comma 1.

13. L'autorizzazione di cui ai presente articolo non è necessaria per chi si reca a raccogliere funghi epigei spontanei al massimo due volte per anno solare. In questo caso l'autorizzazione per il singolo giorno è sostituita da un versamento di euro 10 da effettuarsi con bollettino di c/c postale su apposito c/c postale intestato alla Regione Abruzzo. Il versamento deve recare la seguente causale "raccolta funghi per un giorno" e le generalita' del raccoglitore. Ha validita' per il solo giorno successivo a quello della stampigliatura sulla ricevuta. La Regione, in base ai versamenti pervenuti, provvede ad istituire un archivio per il controllo del limite massimo delle due giornate per anno solare. Il raccoglitore deve munirsi della certificazione di commestibilita' di cui all'art. 17, comma 1, lett. f). Tale certificazione non e' necessaria se il raccoglitore e' accompagnato da persona munita di tesserino, che attesta di averlo accompagnato. In caso di controllo il contravventore e' sanzionato ai sensi dell'articolo 21, lett. c), punto 1). ([4] )


 

Art. 3 bis
Attestato di idoneità alla raccolta
(
sommario)

1. Il candidato, per conseguire l'attestato di idoneità alla raccolta deve frequentare, per almeno 18 ore, un corso di micologia della durata di almeno 24 ore.

2. A richiesta del candidato, qualora sussistano motivi ragionevolmente validi e documentabili, è possibile effettuare il test oralmente in presenza di un micologo docente del corso.

3. I corsi, proposti dalle organizzazioni di cui all'art. 18, devono essere comunicati alla Provincia competente, prima del loro inizio.

4. Possono essere rilasciati permessi permanenti in deroga alla legge per documentati motivi di ricerca scientifica istituzionale su richiesta, inoltrata dal responsabile legale dell'ente di appartenenza degli interessati, alla Direzione regionale competente.

5. I corsi si svolgono secondo un programma conforme alle disposizioni statali di cui alla Legge 352/93 (Norme quadro in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati), tenuti da uno o più micologi iscritti al Registro nazionale micologi del Ministero della Salute.

6. Gli attestati rilasciati dovranno contenere: le date in cui il corso è stato effettuato, le ore complessive di lezione e le firme del presidente e di un micologo docente del corso.

7. Ai fini del rinnovo del tesserino di cui all'art. 3, i raccoglitori di funghi hanno l'obbligo di frequentare con cadenza almeno quinquennale un ciclo di lezioni della durata di almeno 5 ore, al fine del conseguimento dell'attestato di aggiornamento.

8. La Giunta Regionale, su proposta dell'Ufficio competente della Direzione Agricoltura, fissa con cadenza triennale il costo massimo dei ciclo di lezioni di aggiornamento di cui ai commi 1 e 7.

9. Il ciclo di lezioni di cui al comma 7 è gratuito per i raccoglitori di funghi ed i relativi costi sono a carico della Regione nel limite delle risorse rese disponibili ai sensi dell'Art. 23, comma 1.

10. Annualmente, la Regione, in collaborazione con il Centro Micologico Regionale, organizza un corso per guardie micologiche volontarie e per le associazioni micologiche, al fine di svolgere un miglior controllo del territorio e della flora micologica in particolare. ([5] )

Art. 4
Attestato di idoneità alla raccolta
(
sommario)

Abrogato.

Art. 5
Contributo annuale per la raccolta dei funghi epigei spontanei
(
sommario)

1. I raccoglitori di funghi epigei spontanei sono tenuti al versamento, su apposito conto corrente postale intestato alla Regione, di un contributo annuale di euro 30 (trenta). "Le ricevute di versamento riportano la causale "Raccolta funghi" e le generalita' del raccoglitore.

2. Il versamento e il periodo di validità annuale del contributo di cui al comma 1 sono da riferirsi alla data di rilascio dell'autorizzazione.

3. Il contributo di cui al comma 1 non è dovuto dai raccoglitori residenti nella Regione Abruzzo che abbiano compiuto il sessantacinquesimo anno di età e da tutti quelli che non esercitano l'attività di raccolta dei funghi durante l'anno.

4. I Comuni, le Comunità Montane, le Amministrazioni separate, le Antiche Università e gli Enti Parco non possono imporre contributi aggiuntivi né diversificare gli stessi tra residenti e non.

5. Sono esonerati dal pagamento della tassa i Micologi iscritti al Registro Nazionale, residenti nella Regione Abruzzo. ([7] )

 

Art. 6
Raccolta per l'integrazione del reddito
(
sommario)

1. Ai fini dell'integrazione del reddito possono essere autorizzati alla raccolta giornaliera dei funghi epigei spontanei in deroga all'art. 2, comma 1, in misura superiore ai 3 chilogrammi, ma non superiore ai 5 chilogrammi per persona, i cittadini residenti nei Comuni interessati alla raccolta, con reddito imponibile annuo individuale compreso nel primo scaglione di reddito.

2. Gli interessati, per godere dell'agevolazione al fine di integrare con la raccolta il reddito normalmente percepito, devono effettuare annualmente richiesta, corredando la domanda con l'autocertificazione del proprio reddito e una copia della documentazione fiscale di vendita, conformemente con le norme fiscali vigenti, riferiti all'anno precedente la richiesta.

3. La raccolta per l'integrazione del reddito è consentita esclusivamente nei territori dei Comuni in cui si è autorizzati.

4. I raccoglitori che godono dell'agevolazione di cui al comma 1 devono limitare la raccolta e la vendita alle sole specie commerciali elencate nel DPR 376/1995 (Regolamento concernente la disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati).

5. La Regione istituisce un elenco pubblico in cui devono essere iscritti i raccoglitori interessati dall'agevolazione.

6. Il controllo sul reddito annuo è effettuato all'atto del rilascio del tesserino e l'esito del controllo è inserito nel tesserino stesso. Il titolare del tesserino è tenuto a comunicare l'eventuale successiva perdita del requisito del reddito.([8]

Art. 7
Diritto di riserva ed aree di raccolta sostenibile a fini economici
(
sommario)

1) Nelle terre civiche ai sensi dell'art. 1 della  L.R. 3.3.1988, n. 25 (Norme in materia di usi civici e gestione delle terre civiche - Esercizio delle funzioni amministrative) rese identificabili da tabellazione lungo le strade di accesso, la raccolta è riservata in via esclusiva ai residenti nella comunità titolare secondo la regolamentazione dell'organismo di gestione, ferma l'applicazione della L. 1766/1927 e del R.D. 332/1928 concernenti il riordino degli usi civici.

2) Tale diritto viene esercitato con l'apposizione, a propria cura e spese, di tabelle con la scritta "Raccolta funghi riservata". Le tabelle di segnalazione devono avere dimensioni minime pari a 30 cm di base e 25 cm di altezza e devono essere poste ad una distanza reciproca tale che da ogni tabella sia visibile la precedente e la successiva, e in modo che almeno una di essa sia visibile da qualsiasi punto di accesso al terreno.

3) La Regione ed i Comuni possono stipulare convenzioni con gli organismi di gestione delle terre civiche per definire modalità e condizioni di accesso alla raccolta nelle aree di cui al comma 1, delle persone autorizzate ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 10, ovvero dell'art. 8 e dei partecipanti ai corsi di cui agli art. 18 e 19.

4) Previa presentazione di un adeguato piano di conduzione silvocolturale delle terre civiche, per garantire il mantenimento delle condizioni di equilibrio morfologico ed idrogeologico e la capacità di autorigenerazione dell'ecosistema, la Regione autorizza l'organismo di gestione delle terre civiche alla raccolta a fini economici nelle quantità previste dal piano, fatti salvi comunque i prelievi degli utenti.

5) Alle medesime condizioni di cui al comma 4 e previa tabellazione ai margini dei propri fondi la Regione può autorizzare gli altri proprietari di fondi a riservarsi la raccolta in via esclusiva ed a realizzare aree di raccolta a fini economici. ([9] )


Art. 8
Permessi temporanei per i non residenti in Regione
(
sommario)

1. I non residenti in Regione, nei limiti di età stabiliti all'art. 3, comma 3, sono autorizzati alla raccolta dei funghi epigei spontanei subordinatamente al rilascio, da parte dei Comuni interessati dalla raccolta, di apposito permesso conforme ad un modello-tipo adottato dalla Giunta regionale, che abilita alla raccolta stessa, nell'ambito del Comune, previo versamento del contributo di cui al comma 4, da effettuare a favore del Comune interessato dalla raccolta, il quale utilizza le entrate derivanti dal contributo per interventi di vigilanza, messa in sicurezza e pulizia sentieristica, per la raccolta dei rifiuti ingombranti nelle aree destinate alla raccolta dei funghi, nonché per il finanziamento di iniziative di attività di formazione e informazione in materia micologica, di cui all'art. 23, comma 1, come stabilito nell'art. 23, comma 2.

2. I non residenti in Regione, per ottenere tale permesso personale temporaneo, rilasciato dal Comune interessato dalla raccolta, devono essere in possesso dell'attestato di idoneita' di cui all'articolo 3-bis rilasciato dai soggetti di cui all'articolo 18, anche extra regionali.

3. I permessi temporanei giornalieri possono essere rilasciati dal Comune interessato dalla raccolta con l'indicazione della data e del giorno della raccolta stessa. In alternativa è possibile effettuare il versamento relativo ai permessi con conto corrente postale riportando nella causale la data di validità del permesso e il Comune del territorio interessato dalla raccolta.

4. Le quote sono determinate, per il quinquennio 2020 - 2025 in:

a) € 10 (dieci) per un giorno;
b) € 20 (venti) da due a tre giorni consecutivi;
c) € 40 (quaranta) da quattro a sette giorni consecutivi;
d) € 70 (settanta) per un mese.

5. Le quote di cui al comma 4 sono aggiornate, con cadenza quinquennale, dalla Giunta regionale.

6. Sul permesso devono essere riportati, a stampa, gli articoli della presente legge necessari a rendere edotto il raccoglitore dei vincoli da rispettare e delle sanzioni in cui può incorrere il trasgressore.

7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 non si applicano ai cittadini non residenti in Regione che sono proprietari di terreni o di fabbricati situati nel territorio della Regione Abruzzo, i quali possono ottenere il tesserino per la raccolta dei funghi in base all'Art. 3. ([10] )

Art. 9
Autorizzazioni per scopi scientifici
(
sommario)

1) Il Presidente della Giunta regionale, per comprovati motivi scientifici o didattici, può rilasciare autorizzazioni per scopi scientifici, nominative ed a titolo gratuito per la raccolta di funghi epigei spontanei. Le autorizzazioni hanno validità per un periodo non superiore ad un anno e sono rinnovabili. Nelle zone ricadenti in parchi e riserve naturali l'autorizzazione è rilasciata previa acquisizione del parere dell'ente gestore dell' area naturale protetta.

2) Le autorizzazioni di cui al comma 1 possono essere rilasciate esclusivamente ad associazioni micologiche di rilevanza nazionale o regionale, ad aziende ASL, Università, istituti scolastici e organismi scientifici.

3) Per ottenere il rilascio delle autorizzazioni i soggetti di cui al comma 2 devono presentare istanza alla Direzione regionale Agricoltura. L'istanza deve essere motivata con apposito progetto o programma scientifico relativo alla ricerca che si sta portando avanti. Le autorizzazioni comunque dovranno essere accordate ad un numero massimo di venti persone appartenenti a ciascun ente o associazione.

4) Al termine di ogni anno i soggetti beneficiari delle autorizzazioni di cui al presente articolo devono documentare le attività e gli studi effettuati.

5) In caso di accertate irregolarità le autorizzazioni di cui al presente articolo, possono essere revocate.

5bis) La Regione, nell'ambito dei corsi di micologia di cui agli art. 18 e 19 può rilasciare autorizzazioni temporanee per motivi didattici agli Enti ed alle Organizzazioni che realizzano tali corsi.

5-ter. Per le giornate di studio che le associazioni o gli enti organizzano per lo svolgimento dei loro programmi o progetti, la Regione puo' autorizzare gruppi di persone formate dai micologi per tale scopo, provenienti anche da altre regioni limitrofe, per favorire scambi scientifici e culturali. ([11] )

Art. 10
Modalità di raccolta
(
sommario)

1) La raccolta dei funghi epigei spontanei è vietata durante le ore notturne, da un'ora dopo il tramonto a un'ora prima del sorgere del sole.

2) Nella raccolta dei funghi epigei spontanei è assolutamente vietato l'uso di rastrelli, uncini o altri mezzi che possono danneggiare lo stato umifero del terreno, il micelio fungino o l'apparato radicale della vegetazione.

3) E' vietato calpestare, danneggiare e distruggere la flora fungina anche delle specie non commestibili.

4) Il fungo con riferimento al carpoforo deve essere raccolto intero, completo di tutte le sue parti, in modo che possa conservare tutte le caratteristiche morfologiche atte a consentire la sicura determinazione della specie. E' fatto obbligo ai raccoglitori di pulire sommariamente i funghi all'atto della raccolta e di riporli e trasportarli in contenitori rigidi e adeguatamente aerati o, eccezionalmente, in contenitori di rete a maglie larghe, al fine di favorire la caduta e la diffusione delle spore fungine e impedire la marcescenza del raccolto. E' vietato, in ogni caso, l'uso di buste o altri contenitori chiusi in materiale plastico.

Art. 11
Divieti di raccolta
(
sommario)

1) Ferme le norme vigenti in materia di parchi e riserve naturali, la raccolta dei funghi epigei spontanei è vietata:

a) nelle aree specificamente interdette dalla Giunta regionale, su proposta degli enti locali interessati, delle Associazioni micologiche, degli Istituti Universitari, per motivi silvocolturali o perché ritenute di particolare valore naturalistico o scientifico.
b) nelle aree urbane a verde pubblico, sul margine delle strade di viabilità pubblica e di sponde fluviali, nonché nelle aree recuperate da ex discariche, nelle zone industriali e negli aeroporti. ([12] )


Art. 12
Limitazioni temporali
(
sommario)

1. La Giunta regionale, sentita la Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 13 bis, su richiesta delle Province, dei Comuni e delle Comunità montane, può disporre limitazioni temporali, per periodi definiti e consecutivi, alla raccolta dei funghi epigei spontanei nelle zone in cui possono manifestarsi nell'eco-sistema modificazioni sfavorevoli dei fattori biotici e abiotici, che regolano la reciprocità dei rapporti biologici tra le diverse componenti della flora del sistema interessato.

2. La Giunta regionale può vietare, per periodi limitati, la raccolta di una o più specie fungine dichiarate in pericolo di estinzione dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 13 bis su segnalazione degli Enti locali, degli Istituti scientifici universitari e delle Associazioni micologiche di rilevanza nazionale o regionale. ([13] )


Art. 13
Convenzioni tra territori confinanti
(
sommario)

1) Le Province confinanti con i territori appartenenti a Province di altre Regioni possono sottoscrivere apposite convenzioni volte a favorire reciprocamente la raccolta e la commercializzazione dei funghi.

Art. 13 bis
Commissione tecnico-consultiva regionale
(
sommario)

1. E' istituita la Commissione tecnico-consultiva regionale per la tutela dei funghi epigei spontanei. La Commissione dura in carica 5 anni ed è composta da:

a) un Dirigente della Direzione regionale Agricoltura, o suo delegato, con funzioni di Presidente;
b) un Dirigente della Direzione regionale Territorio, Parchi e Riserve o un suo delegato;
c) un Dirigente della Direzione regionale Sanità o un suo delegato;
d) un rappresentante delle organizzazioni professionali agricole più rappresentative a livello regionale;
e) quattro rappresentanti delle associazioni micologiche più rappresentative, uno per ogni Provincia;
f) un responsabile del Servizio Igiene degli alimenti e della nutrizione designato congiuntamente dalle ASL o suo delegato;
g) un responsabile degli Ispettorati micologici, di cui all'art. 16, designato congiuntamente dalle ASL o suo delegato;
h) il responsabile del Centro micologico regionale, di cui all'art. 15, o suo delegato;
i) un rappresentante del Corpo Forestale dello Stato;
j) un medico responsabile di un centro veleni designato dall'Assessore Regionale alla Sanità;
l) un micologo con laurea in agraria o scienze e tecnologie alimentari o scienze forestali o scienze biologiche.

2. La Commissione è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale. La nomina dei componenti di cui al comma 1, lett. d), e) e f) è effettuata sulla base di un elenco di nominativi designati, entro 30 giorni dalla richiesta, da ciascuna delle organizzazioni ed associazioni interessate.

3. La Commissione:

a) formula proposte ed esprime pareri in merito alle competenze di cui alla presente
legge;
b) formula proposte ed esprime pareri in ordine a specifiche iniziative regionali di ricerca, studio e informazione inerenti i prodotti disciplinati dalla presente legge;
c) elabora ogni anno la rilevazione statistica e il monitoraggio del territorio;
d) propone per comprovati motivi di salvaguardia del patrimonio fungino e dell'equilibrio ambientale, restrizioni sulle quantità di raccolta e sulle specie consentite;
e) propone misure per la sospensione della raccolta di determinate specie di funghi nelle aree nelle quali la pressione antropica o altre cause ne siano minaccia di estinzione;
f) propone opere di messa a dimora di boschi e di allargamento dei patrimonio boschivo esistente;
g) promuove iniziative per la valorizzazione dei funghi come prodotto regionale;
h) propone gli orientamenti per il programma necessario ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione d'idoneità alla raccolta;
i) propone iniziative volte ad aggiornamenti e informazioni sulla commestibilità dei funghi e sui potenziali rischi legati al consumo di specie tossiche o velenose.

4. La Commissione si riunisce almeno una volta ogni sei mesi. ([14] )

Art. 14 Commissione tecnico-consultiva regionale
(
sommario)

Abrogato

 

Art. 15
Centri micologici regionali
(
sommario)

Abrogato

 

Art. 16
Ispettorato micologico

(sommario)

1) In ogni singola Azienda Sanitaria Locale è organizzato un Ispettorato micologico.

2) L'Ispettorato micologico è coordinato da un medico individuato nell'ambito di ogni singola Azienda Sanitaria Locale e si avvale della collaborazione di esperti micologi in possesso dell'attestato di micologo.

3) Gli Ispettorati di cui al comma 1 sono costituiti utilizzando strutture già operanti e personale dipendente abilitato al controllo dei funghi eduli ai sensi della legge 23 agosto 1993, n. 352.

4) Qualora l'Azienda sanitaria non disponga di sufficienti strutture e personale per l'espletamento di compiti di competenza degli esperti micologi, anche in relazione alla stagionalità e all'imprevedibilità della crescita dei funghi spontanei, può avvalersi della collaborazione di esperti micologi iscritti all'Albo nazionale.

Art. 17
Funzioni dell'Ispettorato micologico
(
sommario)

1) All'Ispettorato Micologico sono assegnate le seguenti competenze:

a) rilascio della certificazione di conformità dei funghi freschi spontanei destinati alla vendita al dettaglio, ivi compresi quelli destinati alla ristorazione pubblica e privata;
b) espressione del parere di idoneità all'identificazione delle specie fungine commercializzate, al fine del rilascio dell'attestato di abilitazione alla vendita;
c) consulenza a strutture ospedaliere di emergenza, in occasione di presunti casi di intossicazione legati all'ingestione di funghi;
d) interventi in occasione di casi, presunti o accertati, di intossicazioni legati al consumo di funghi derivati dal circuito commerciale (indagini epidemiologiche, indagini ispettive, interventi di sanità pubblica);
e) interventi formativi diretti agli operatori dei settori ortofrutticolo e della ristorazione;
f) attività di consulenza tecnica nei confronti di privati e per l'esame di idoneità al consumo dei funghi raccolti per uso proprio con rilascio di apposito certificato di commestibilità([17] );
g) interventi didattici, educativi, formativi e di prevenzione per l'igiene e la salute pubblica, rivolti alla popolazione in genere;
h) verifiche e controlli a campione sulle partite di funghi posti in commercio provenienti da altri paesi.



Art. 18
Corsi di preparazione micologica
(
sommario)

1. Le Aziende Sanitarie Locali, l'Istituto Zooprofilattico, il Dipartimento ARTA di L'Aquila, le Università, le Associazioni micologiche, aventi la micologia per fine statutario precipuo, gli Enti pubblici e privati, organizzano e svolgono i corsi finalizzati al rilascio dell'attestazione di cui all'art. 3 bis, comma 1, i corsi finalizzati all'attestazione di cui all'art. 22, nonché i corsi finalizzati a formazione, aggiornamento ed informazione degli operatori degli ispettorati micologici. ([18] )


Art. 19
Attività di educazione e informazione
(
sommario)

1) La Regione Abruzzo e le Autonomie Locali, nell'ambito delle iniziative volte a diffondere la migliore conoscenza del patrimonio naturale regionale, con la collaborazione dell'Istituto Zooprofilattico, del dipartimento ARTA di L'Aquila, degli Ispettorati micologici e delle Associazioni micologiche, organizzano corsi e iniziative di educazione e informazione, per diffondere la conoscenza delle principali specie fungine e della loro importanza come componenti degli ecosistemi e, inoltre, allo scopo di prevenire casi di intossicazione alimentare e pubblicizzare i limiti e i divieti posti dalla normativa vigente. ([19] )

Art. 20
Vigilanza
(
sommario)

1. La vigilanza sull'applicazione della presente legge è demandata al personale del Corpo Forestale dello Stato, alla Polizia Provinciale, alla Polizia Municipale, agli operatori professionali di vigilanza e ispezione delle Aziende ASL, al Dipartimento ARTA di L'Aquila, alle Guardie Giurate Campestri, alle guardie ecologiche volontarie (GEV) di cui alla legge regionale 3 aprile 1995, n. 27 (Istituzione dei servizio volontario di vigilanza ecologica) e successive modificazioni e integrazioni, e agli Agenti di custodia dei consorzi forestali e delle aziende speciali".

2. Nelle aree protette nazionali e regionali la vigilanza viene svolta con il coordinamento dei relativi Enti di gestione. ([20] )



Art. 21
Sanzioni
(
sommario)

1. Per le violazioni delle disposizioni di cui alla presente legge, si applicano le seguenti sanzioni:

a) da € 25,00 a € 50,00 e confisca del raccolto:
1) per mancata sommaria pulitura dei corpi fruttiferi;

b) da € 100,00 a € 200,00 e confisca del raccolto per chi:
1) esercita la raccolta senza avere versato il contributo annuale di cui all'art. 5;
2) contravviene alle disposizioni relative ai limiti di raccolta di cui all'art. 2 e art. 6 comma 1;

c) da € 200,00 a € 400,00 e confisca del raccolto per chi:
1) esercita la raccolta dei funghi senza il prescritto tesserino regionale di autorizzazione;
2) contravviene le disposizioni relative alle modalità di raccolta di cui all'art. 10;
3) esercita la raccolta dei funghi nelle aree riservate ai sensi dell'art. 11;
4) esercita la raccolta dei funghi in periodi di divieto ai sensi dell'art. 12;

d) da € 300,00 a € 600,00 per chi:
1) procede alla tabellazione di aree per la raccolta riservata dei funghi senza regolare autorizzazione di cui all'art. 7;
2) rimuove o danneggia le tabelle di cui all'art. 7, comma 2;

e) da € 50,00 a € 100,00 per:
1) le violazioni delle limitazioni alla raccolta nelle aree tabellate di cui all'art. 7.

2. Ogni violazione delle disposizioni, fermo restando l'obbligo della denuncia all'autorità giudiziaria per i reati previsti dalla legge ogni qualvolta ne ricorrano gli estremi, comporta altresì la confisca del prodotto raccolto, attuata direttamente dal personale che accerta l'infrazione. I funghi confiscati sono conferiti all'Azienda Sanitaria Locale, competente per territorio, che provvede, previa compilazione di apposito verbale, alla consegna ad enti di beneficenza e assistenza o ai soggetti titolari delle aree tabellate, a raccolta riservata, nel caso di prodotto raccolto nelle aree medesime. Se il prodotto non è più commestibile, la ASL provvede alla distruzione e allo smaltimento dello stesso.

3. Chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni o commette più violazioni della stessa disposizione prevista dalla presente legge, soggiace alle sanzioni amministrative previste per ciascuna violazione.

4. Nei casi di recidiva delle violazioni di cui al comma 1, l'autorizzazione alla raccolta dei funghi è sospesa per un periodo di un anno e viene applicata la sanzione per l'ultima violazione in misura del suo doppio.
5. Tutte le sanzioni comminate vengono annotate sinteticamente sul tesserino regionale di autorizzazione di tipo B e C.

6. Tutte le violazioni indicate sono accertate mediante processo verbale a norma della legge 24 novembre 1981, n. 689. Una copia del verbale deve essere consegnata al trasgressore. Nel caso che questi ne rifiuti l'accettazione, il verbalizzante ne dà atto nello stesso verbale e la notazione si considera fatta in mani proprie, a norma dell'art. 138, comma -2, del codice di procedura civile. L'originale del verbale è trasmesso dal verbalizzante alla Regione che definisce l'azione sanzionatoria ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689. Copia del verbale è altresì trasmessa all'ente di cui all'art. 3, comma 1.

7. I proventi dell'azione sanzionatoria sono versati, su apposito conto corrente postale, alla Regione Abruzzo.  ([21] )

 

Art. 22
Commercializzazione dei funghi epigei spontanei
(
sommario)

1) La vendita dei funghi epigei freschi è soggetta ad autorizzazione comunale rilasciata esclusivamente alle persone riconosciute idonee alla identificazione delle specie fungine commercializzate a seguito di superamento di specifico esame-colloquio da sostenersi presso l'Ispettorato micologico della Azienda ASL competente per territorio.([22] )

2) La vendita dei funghi epigei freschi spontanei è soggetta a certificazione sanitaria, rilasciata dagli ispettorati micologici, che deve indicare provenienza, specie e quantità dei funghi oggetto di controllo.([23] )

3) L'etichetta di certificazione va apposta su ogni confezione, che deve contenere una sola specie fungina, ed accompagna il prodotto in ogni fase di commercializzazione.

4) I funghi devono essere presentati al controllo in singolo strato, suddivisi per specie ed in appositi imballaggi.

5) E' ammessa esclusivamente la vendita dei funghi epigei spontanei freschi inclusi nell'elenco delle specie di cui all'allegato 1 del D.P.R. 14.7.1995, n. 376 (regolamento concernente la disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati) e s.m. o appartenenti ad altre specie commestibili riconosciute idonee alla commercializzazione in ambito locale dalla Giunta Regionale con apposito atto deliberativo proposto dalla Direzione Regionale Sanità, ai sensi dell'art. 4, comma 2 del citato decreto.([24] )

Art. 23
Disposizioni finanziarie
(
sommario)

1) I contributi di cui agli articoli 5 e 21, comma 7, sono introitati dalla Regione e destinati al capitolo 102341, articolo 2, Missione 16, Programma 02, Titolo 1, denominato "Contributi per danni causati dalla fauna selvatica".

2) I contributi di cui all'art. 8 sono introitati dai comuni che provvedono al rilascio del permesso e sono destinati ad interventi di conservazione e valorizzazione del patrimonio ambientale ed alla promozione di attività di carattere culturale e scientifico connesse alla valorizzazione della micologia, intesa anche quale espressione delle tradizioni e culture locali.([25] )

 

Art. 24
Norme transitorie e finali
(
sommario)

l. L'acquisizione dell'attestato di idoneità, di cui all'art. 3 bis, comma 1, è obbligatorio dal 1 ° gennaio 2011.([26] )

Art. 25
Abrogazioni
(
sommario)

1) A far data dall'entrata in vigore della presente legge sono abrogati gli artt. 13, 14, 16 nonché l'art. 18 limitatamente a quanto disposto in materia di funghi della L.R. 11.9.1979, n. 45 (Provvedimenti per la protezione della flora in Abruzzo).

Art. 26
Pubblicazione
(
sommario)

1) La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.